Parte
I - importanza del brevetto per le uve apirene
Il
rinnovamento varietale delle uve apirene oltre a problematiche
tecnico-colturali pone questioni di tipo
giuridico. Molte delle uve apirene sono varietà brevettate pertanto l'utilizzo
di queste varietà non è libero ma è condizionato da regole imposte dal
detentore del brevetto (privativa vegetale) sia esso un Ente Pubblico o un
privato.
Il brevetto
condiziona l'intera filiera dell'uva da tavola (produzione,
commercializzazione e distribuzione) poiché ha effetto sull'intera pianta e quindi
interessa anche i frutti.
Il brevetto non rappresenta né un ''intralcio'' né un
''costo'' per la coltivazione ma, essendo il risultato di un'attività di ricerca
avanzata, garantisce all'innovazione un incremento di valore economico che
ricade su tutti gli attori della filiera.
Il brevetto garantisce agli attori della filiera la
protezione legale della varietà, dalla moltiplicazione delle piante fino alla
vendita dell'uva.
La privativa per le varietà vegetali per la vite
(Vitis) ha una durata di 30 anni.
L'Organismo che, a livello dell' Unione Europea,
valuta l'originalità della varietà e ne garantisce la protezione giuridica è il
CPVO (ufficio comunitario delle varietà vegetali).
Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce al
titolare il diritto esclusivo di realizzare e commercializzare la propria
varietà e, di conseguenza, il potere di
impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini
economici la varietà protetta da brevetto.
A stabilire le regole per l'utilizzo della nuova
varietà è, pertanto, il detentore del brevetto.
Le diverse tipologie di sfruttamento della varietà
prevedono, in ogni caso
- la sottoscrizione di un contratto di coltivazione
che riporti l'ubicazione catastale dei terreni e il numero di piante concesse
in coltivazione;
- il pagamento di un compenso (royalty) al titolare
del brevetto.
I proventi del brevetto consentiranno di finanziare
ulteriori ricerche